Capo II
Art. 8
8 / 27Esame dell'opposizione e decisione
In vigore dal 7 mag 2026
1. Entro un mese dalla ricezione dell'opposizione, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità della stessa ai sensi dell', comma 3, la DGPI-UIBM, salvo che ricorra uno dei casi di sospensione previsti dall', notifica l'opposizione alla controparte. Con la medesima notifica, altresì, si dà avviso ad entrambe le parti della facoltà di raggiungere una composizione amichevole entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo di ulteriori tre mesi.
2. Entro il termine perentorio di due mesi dalla data di scadenza del termine per il raggiungimento della composizione amichevole di cui al comma 1, la parte che presenta l'opposizione deve depositare:
a) ogni altra documentazione integrativa a prova dei fatti addotti;
b) se l'opposizione è proposta ai sensi dell', paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2411 oppure per i motivi riconducibili a quanto disciplinato dagli articoli 43, paragrafo 3, lettera c), e 44, paragrafo 2, del medesimo regolamento, copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio o dell'indicazione geografica su cui è basata l'opposizione, ove non si tratti di domande o di certificati nazionali e, se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorità o di preesistenza di cui esso beneficia, nonché la loro traduzione in lingua italiana; nel caso della preesistenza, questa deve essere già stata rivendicata in relazione a domanda o a registrazione di marchio dell'Unione europea.
3. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, la controparte che abbia ricevuto la notifica della documentazione di cui al comma 2 del presente articolo e all', comma 3, può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine fissato dalla DGPI-UIBM e contestualmente presentare istanza di cui al comma 5.
4. Nel corso del procedimento di opposizione, la DGPI-UIBM può, in ogni momento, invitare le parti a presentare, nel termine da essa fissato, in ogni caso non superiore a trenta giorni e non prorogabile, ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni e osservazioni delle altre parti.
5. Se l'opposizione è proposta ai sensi dell', paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2411 oppure per i motivi riconducibili a quanto disciplinato dagli articoli 43, paragrafo 3, lettera c) e 44, paragrafo 2, del medesimo regolamento, su istanza della controparte l'opponente che fondi l'opposizione su un marchio anteriore registrato da almeno cinque anni dalla data di deposito della domanda di registrazione dell'indicazione geografica oggetto dell'opposizione, fornisce le prove d'uso ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 178, comma 4, del codice della proprietà industriale.
6. Se l'opposizione è basata su una indicazione di origine registrata da almeno sette anni dalla data di deposito della domanda di registrazione dell'indicazione geografica oggetto dell'opposizione, l'opponente, su istanza della controparte, fornisce la documentazione comprovante l'utilizzo effettivo della denominazione nel corso del settennio antecedente la data di deposito della domanda di registrazione dell'indicazione geografica oggetto dell'opposizione, ovvero la sussistenza di motivi legittimi per la mancata utilizzazione.
7. In caso di più opposizioni relative alla stessa domanda oggetto di registrazione, le opposizioni proposte successivamente alla prima sono riunite a quest'ultima.
8. Al termine del procedimento di opposizione, la DGPI-UIBM accoglie l'opposizione stessa respingendo la domanda di registrazione con provvedimento motivato; in caso contrario respinge l'opposizione.
Storico versioni
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