Titolo III
Art. 6
6 / 27Esame delle domande
In vigore dal 7 mag 2026
1. La divisione competente, dopo aver verificato la ricevibilità e la completezza della domanda di registrazione, trasmette la documentazione completa alla regione o alle regioni nel cui territorio ricade la produzione oggetto di registrazione, richiedendo di esprimere un proprio parere. Tale parere è rilasciato avendo riguardo ai requisiti oggettivi di cui all' e ai requisiti soggettivi di cui all' del regolamento (UE) 2023/2411.
2. Decorsi quarantacinque giorni dalla trasmissione della documentazione alla regione o alle regioni interessate, la divisione competente procede, anche in assenza del predetto parere, alla valutazione della richiesta di registrazione dell'indicazione geografica verificando, ai sensi dell' del regolamento (UE) 2023/2411:
a) la conformità ai requisiti oggettivi, previsti dall' del regolamento (UE) 2023/2411, affinché il nome di un prodotto artigianale o industriale possa considerarsi idoneo ad essere protetto come indicazione geografica;
b) la conformità ai requisiti soggettivi, previsti dall' del regolamento (UE) 2023/2411, che i richiedenti devono possedere;
c) la completezza delle informazioni previste:
1) all' del regolamento (UE) 2023/2411, con riferimento ai contenuti del disciplinare di produzione;
2) all' e all'allegato II al regolamento (UE) 2023/2411, con riferimento al documento unico contenuto nella domanda;
3) all' del medesimo regolamento (UE) 2023/2411, con riferimento alla documentazione di accompagnamento della domanda.
3. In caso di domanda incompleta o inesatta, la divisione competente dà al richiedente la possibilità di completarla o rettificarla nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica della comunicazione.
4. L'esame istruttorio da parte della divisione competente deve essere completato nel termine di sessanta giorni dal deposito della domanda. Tale termine è sospeso per l'acquisizione delle eventuali integrazioni di cui al comma 3e per la trasmissione della documentazione alla regione o alle regioni interessate di cui al comma 1.
5. In caso di mancata risposta o di mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi, ovvero la richiesta di chiarimenti, nel termine indicato dal comma 4, la divisione competente comunica con apposito atto al richiedente la chiusura del procedimento amministrativo con il rifiuto della domanda. Contro tale decisione è consentito presentare ricorso ai sensi e con le modalità di cui agli articoli da 136 a 136-terdecies del codice della proprietà industriale.
6. In caso di valutazione positiva della domanda di registrazione, la divisione competente pubblica la domanda medesima, unitamente al disciplinare, nell'apposito Bollettino pubblicato sul sito istituzionale della DGPI-UIBM e ne dà notizia al richiedente e per conoscenza alla regione o alle regioni interessate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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