Art. 27 · Clausola di invarianza finanziaria
Titolo VII

Art. 27

27 / 27

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 7 mag 2026
1. Fatta eccezione per quanto previsto dall', comma 5, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 aprile 2026 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Nordio, Ministro della giustizia Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-02;51#art-27