Titolo VII
Art. 26
26 / 27Disposizioni finali
In vigore dal 7 mag 2026
1. Nell'ambito delle disposizioni integrative e correttive ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche alla luce del primo monitoraggio condotto dal Ministero delle imprese e del made in Italy entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere individuati, nel rispetto del principio di semplificazione e di quanto stabilito dal regolamento UE 2023/2411, meccanismi che consentono la più efficace verifica, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai produttori, dei requisiti previsti dal disciplinare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-02;51#art-26