Titolo I
Art. 2
2 / 27Definizioni e abbreviazioni
In vigore dal 7 mag 2026
1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (UE) 2023/2411 e, inoltre, si intende per:
a) «regolamento (UE) 2023/2411»: il regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753;
b) «IGP»: le indicazioni geografiche protette dei prodotti artigianali e industriali ai sensi del regolamento (UE) 2023/2411;
c) «codice della proprietà industriale»: il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice della proprietà industriale, a norma dell' della legge 12 dicembre 2002, n. 273»;
d) «DGPI-UIBM»: la Direzione generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle imprese e del made in Italy;
e) «divisione competente»: l'ufficio di livello dirigenziale non generale della Direzione generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle imprese e del made in Italy, competente per la gestione della fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche protette;
f) «regioni»: le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano;
g) «EUIPO»: l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale;
h) «richiedente»: l'associazione dei produttori di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411 o il singolo produttore che soddisfa entrambe le condizioni previste dall', paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2023/2411, nonché i soggetti di cui all', paragrafo 4, del medesimo regolamento, quali soggetti legittimati alla presentazione della domanda di registrazione delle indicazioni geografiche disciplinate dal presente decreto;
i) «disciplinare»: il disciplinare di produzione di cui all' del regolamento (UE) 2023/2411;
l) «documento unico»: il documento di cui all' del regolamento (UE) 2023/2411.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-02;51#art-2