Art. 19 · Responsabilità dei produttori
Titolo V

Art. 19

19 / 27

Responsabilità dei produttori

In vigore dal 7 mag 2026
1. La verifica della conformità al disciplinare di produzione si basa sull'autodichiarazione di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) 2023/2411. Ciascun produttore ha la responsabilità di garantire la completezza, la coerenza e l'accuratezza delle informazioni ivi contenute e la possibilità di fornire le prove necessarie per consentirne la verifica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-02;51#art-19