Art. 18 · Cancellazione delle IGP registrate
Titolo IV

Art. 18

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Cancellazione delle IGP registrate

In vigore dal 7 mag 2026
1. Chiunque abbia un interesse legittimo può presentare alla divisione competente istanza di cancellazione di una indicazione geografica protetta qualora sussistano i requisiti di cui all'articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/2411. 2. La cancellazione può essere altresì richiesta dal richiedente in nome del quale è stata registrata. 3. La divisione competente, valutata la richiesta, attiva la procedura prevista per la fase nazionale, di cui al titolo III. 4. Se la procedura di cancellazione si conclude con provvedimento di accoglimento della richiesta, la divisione competente la trasmette all'EUIPO. 5. La divisione competente può avviare d'ufficio la procedura di cancellazione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2411.
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