Art. 17 · Modifica del disciplinare
Titolo IV

Art. 17

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Modifica del disciplinare

In vigore dal 7 mag 2026
1. I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411, possono richiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione di una indicazione geografica protetta. 2. Le modifiche ordinarie, come individuate dall'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/2411 sono presentate alla divisione competente che le esamina e, una volta approvate, le trasmette all'EUIPO. 3. La richiesta di modifica è presentata con istanza e deve contenere un documento con la descrizione delle modifiche ordinarie, una sintesi dei motivi per cui sono necessarie, i motivi per cui si qualificano come ordinarie, e una revisione aggiornata definitiva dell'intero disciplinare che incorpori le modifiche richieste nonché del documento unico. Si applica la procedura di cui all'. 4. Qualora la modifica del disciplinare riguardi la delimitazione della zona di produzione, la domanda deve essere avallata da almeno il 51 per cento dei produttori. 5. La divisione competente chiede parere non vincolante alla regione o alle regioni interessate che deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta. 6. Qualora le modifiche siano rilevanti, la divisione competente valuta di aprire i termini dell'opposizione solo in relazione alla parte di disciplinare modificata. Per l'opposizione si applicano gli . 7. Quando la modifica è richiesta da un produttore che utilizza un'indicazione geografica a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411, la proposta di modifica del disciplinare è trasmessa dalla divisione competente al richiedente dell'IGP per commenti entro il termine di sessanta giorni. 8. Qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/2411, il richiedente presenta alla divisione competente istanza di modifica temporanea del disciplinare per un periodo massimo di dodici mesi rinnovabile. La divisione competente valuta la richiesta e la ragionevolezza del periodo richiesto. 9. La modifica del disciplinare segue le modalità di pubblicazione e conoscenza di cui all', comma 6. 10. Le modifiche dell'Unione europea, disciplinate all'articolo 31, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2023/2411, devono essere presentate alla divisione competente che le esamina e, una volta verificata la regolarità documentale, le trasmette all'EUIPO attraverso il sistema informatico di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) 2023/2411. 11. La DGPI-UIBM, in caso di modifiche dell'Unione europea di carattere sostanziale, si riserva la facoltà di avviare una ulteriore procedura di opposizione in fase nazionale di cui all', ove ne ricorrano i presupposti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-02;51#art-17