Art. 14 · Trasmissione della domanda di registrazione all'EUIPO
Capo III

Art. 14

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Trasmissione della domanda di registrazione all'EUIPO

In vigore dal 7 mag 2026
1. La divisione competente, in caso di adozione di una decisione favorevole in merito alla domanda di registrazione di cui all', comma 1, redige una dichiarazione in cui attesta che la domanda soddisfa le condizioni per la registrazione di cui al regolamento (UE) 2023/2411 e la presenta all'EUIPO con la relativa documentazione, ai sensi dell' del medesimo regolamento. 2. Per la trasmissione della domanda la divisione competente si avvale del sistema informatico di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) 2023/2411. 3. La divisione competente informa il richiedente e la regione o alle regioni interessate dell'avvenuta notifica della domanda all'EUIPO.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-02;51#art-14