Capo III
Art. 12
12 / 27Adozione della decisione nel quadro della fase nazionale
In vigore dal 7 mag 2026
1. In assenza di opposizioni, decorso il termine di due mesi di cui all', ovvero a seguito della valutazione dell'esito dell'eventuale opposizione presentata ai sensi degli , la divisione competente, se constata la sussistenza dei requisiti di cui agli e delle informazioni necessarie di cui agli del regolamento (UE) 2023/2411, adotta la decisione favorevole alla registrazione dell'indicazione geografica, conformemente all' del medesimo regolamento.
2. Nel caso in cui, a seguito dell'accoglimento o di eventuali modifiche della domanda concordate in esito alla procedura di opposizione di cui all', la domanda risulti non soddisfare i requisiti di cui agli o non contenga le informazioni necessarie di cui agli articoli, 9, 10 e 11 del regolamento (UE) 2023/2411, la domanda viene respinta.
3. La decisione, sia essa di accoglimento o di rigetto, di cui ai commi 1 e 2 è trasmessa al richiedente. In caso di accoglimento, la decisione è trasmessa anche alla regione o alle regioni interessate ed è pubblicata sul sito istituzionale della DGPI-UIBM congiuntamente al disciplinare di produzione oggetto della decisione favorevole.
4. Contro la decisione di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 136 a 136-terdecies del codice della proprietà industriale, ai sensi dell', comma 3, del regolamento (UE) 2423/2411.
Storico versioni
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