Capo II
Art. 11
11 / 27Ricorso
In vigore dal 7 mag 2026
1. Il provvedimento con il quale la DGPI-UIBM dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di opposizione ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l'opposizione è comunicato alle parti, le quali hanno facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi di cui all'articolo 135 del codice della proprietà industriale, con le modalità indicate agli articoli da 136 a 136-terdecies del medesimo codice.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-02;51#art-11