Art. 9 · Disposizioni finanziarie

Art. 9

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Disposizioni finanziarie

In vigore dal 22 mag 2026
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel rispetto dell'equilibrio del «Sezionale ricerca» del bilancio di ciascun IRCCS, senza pregiudizio agli obiettivi di ricerca a essi assegnati, nonché alle finalità di cui all', comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 marzo 2026 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Schillaci, Ministro della salute Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Bernini, Ministro dell'università e della ricerca Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Nordio
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