Art. 8
8 / 9Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200
In vigore dal 22 mag 2026
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Con decreto del Ministro della salute, acquisito il parere del Comitato tecnico sanitario - Sezione per la ricerca sanitaria e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono aggiornati periodicamente, nel rispetto delle evoluzioni scientifiche, gli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto, nonché è determinato il numero di aree tematiche di afferenza per gli IRCCS politematici nell'ambito di aree tematiche riconosciute a livello internazionale, le modalità con le quali gli IRCCS comunicano l'afferenza a una o più aree tematiche e il procedimento di individuazione dell'area o delle aree tematiche di afferenza valide sino alla successiva conferma del carattere scientifico.»;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, si applicano, a domanda degli interessati, anche ai direttori scientifici in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-03-31;67#art-8