Art. 6 · Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200

Art. 6

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Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200

In vigore dal 22 mag 2026
1. All', comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 1), le parole: «nonché il personale distaccato in via esclusiva in base alle convenzioni con le Università» sono soppresse; b) al numero 2), le parole: «nonché della qualifica di centro di riferimento clinico-assistenziale a livello regionale o sovra regionale per l'area tematica di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti: «nonché della qualifica di centro di riferimento clinico-assistenziale di eccellenza a livello regionale e sovra regionale come bacino di utenza per l'area tematica di appartenenza».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-03-31;67#art-6