Art. 14 · Disposizioni transitorie per le SICAV o SICAF in gestione interna autorizzate

Art. 14

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Disposizioni transitorie per le SICAV o SICAF in gestione interna autorizzate

In vigore dal 29 apr 2026
1. Le Sicav in gestione interna autorizzate e le Sicaf in gestione interna autorizzate si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 35-bis, commi 5-bis, 6 e 6-bis, 35-quater, comma 5-bis, e 35-quinquies del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e in quanto applicabili, entro dodici mesi dalla data di adozione delle disposizioni attuative della Banca d'Italia di cui all', comma 2.
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