Capo I
Art. 4
4 / 39Tavolo nazionale batterie
In vigore dal 7 mar 2026
1. È istituito un Tavolo nazionale batterie, con funzioni consultive, composto dai seguenti membri, nonché dai rispettivi supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro della salute, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'interno:
a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy, con funzioni di vicepresidente;
c) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) un rappresentante del Ministero della salute;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
f) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
g) un rappresentante dell'Ente italiano di accreditamento (ACCREDIA);
h) un rappresentante del Centro di coordinamento batterie;
i) un rappresentante del Comitato elettrotecnico italiano (CEI);
l) un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
m) un rappresentante delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
n) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
o) due rappresentanti delle associazioni industriali di categoria;
p) due rappresentanti delle associazioni nazionali del commercio;
q) un rappresentante delle associazioni nazionali dell'artigianato;
r) un rappresentante delle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello nazionale;
s) un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale;
t) un rappresentante delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. Il Tavolo di cui al presente articolo può organizzarsi in gruppi di lavoro e avvalersi del supporto di esperti provenienti dal settore industriale e da enti di ricerca e università.
3. Ai componenti del Tavolo e agli esperti di cui al comma 2 non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-10;29#art-4