Art. 4 · Tavolo nazionale batterie
Capo I

Art. 4

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Tavolo nazionale batterie

In vigore dal 7 mar 2026
1. È istituito un Tavolo nazionale batterie, con funzioni consultive, composto dai seguenti membri, nonché dai rispettivi supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro della salute, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'interno: a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con funzioni di presidente; b) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy, con funzioni di vicepresidente; c) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) un rappresentante del Ministero della salute; e) un rappresentante del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; f) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); g) un rappresentante dell'Ente italiano di accreditamento (ACCREDIA); h) un rappresentante del Centro di coordinamento batterie; i) un rappresentante del Comitato elettrotecnico italiano (CEI); l) un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; m) un rappresentante delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; n) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI); o) due rappresentanti delle associazioni industriali di categoria; p) due rappresentanti delle associazioni nazionali del commercio; q) un rappresentante delle associazioni nazionali dell'artigianato; r) un rappresentante delle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello nazionale; s) un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale; t) un rappresentante delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale. 2. Il Tavolo di cui al presente articolo può organizzarsi in gruppi di lavoro e avvalersi del supporto di esperti provenienti dal settore industriale e da enti di ricerca e università. 3. Ai componenti del Tavolo e agli esperti di cui al comma 2 non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-10;29#art-4