Art. 35 · Disposizioni transitorie e di coordinamento
Capo VII

Art. 35

35 / 39

Disposizioni transitorie e di coordinamento

In vigore dal 7 mar 2026
1. Nelle more dell'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica degli statuti dei sistemi collettivi già esistenti e operanti, i sistemi collettivi tenuti all'adeguamento ai sensi dell' continuano a operare secondo le modalità previste dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188. 2. Nelle more dell'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dello statuto del Centro di coordinamento batterie, tenuto all'adeguamento ai sensi dell', comma 5, il Centro di coordinamento batterie continua a operare secondo le modalità previste dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188. 3. I sistemi individuali già esistenti e operanti presentano domanda di riconoscimento per l'adempimento della responsabilità estesa del produttore ai sensi dell', comma 1, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle more del riconoscimento o del rigetto della relativa domanda, i sistemi individuali continuano a operare secondo le modalità previste dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188. 4. Il Registro dei produttori di batterie di cui all' è interconnesso telematicamente al Registro nazionale di cui all' del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, ai fini della trasmissione di tutte le informazioni necessarie. Tale ultimo Registro rimane attivo fino alla completa implementazione del Registro dei produttori di cui all'. 5. I punti di raccolta di cui agli articoli 59, paragrafo 2, lettera a), e 60, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento adempiono agli obblighi di cui all' entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso tale termine, i punti di raccolta possono operare solo previa sottoscrizione degli accordi di cui all', comma 6. 6. I soggetti sottoposti a regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si conformano alle disposizioni da esso dettate in materia di responsabilità estesa del produttore entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 7. Sino alla data di applicazione dell', paragrafo 2, del Regolamento le batterie portatili ricaricabili, le batterie per mezzi di trasporto leggeri e le batterie per autoveicoli riportano l'indicazione della loro capacità in modo visibile, leggibile e indelebile. La capacità si misura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle imprese e made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in conformità alle determinazioni e ai metodi armonizzati definiti dalla Commissione europea. 8. All'articolo 184-ter, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «e dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188,» sono soppresse.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-10;29#art-35