Capo VI
Art. 34
34 / 39Sanzioni
In vigore dal 7 mar 2026
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e ferme restando le sanzioni di cui all' del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 150.000 l'operatore economico che:
a) immette sul mercato o mette in servizio batterie prive del simbolo per la raccolta differenziata previsto dall', paragrafo 4, del Regolamento, ovvero con simbolo non conforme;
b) immette sul mercato o mette in servizio le batterie di cui all', paragrafo 5, del Regolamento prive del simbolo prescritto, ovvero con simbolo non conforme;
c) a decorrere dal 18 agosto 2026, o decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all', paragrafo 10, del Regolamento, se posteriore, immette sul mercato o mette in servizio batterie non conformi all', paragrafi 1, 2, 3 e 7;
d) a decorrere dal 18 febbraio 2027, immette sul mercato o mette in servizio batterie non conformi all', paragrafi 6 e 7, del Regolamento.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le sanzioni di cui all' del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 l'operatore economico che non rimuove entro il termine stabilito dall'autorità competente:
a) le non conformità formali di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del Regolamento;
b) le non conformità agli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui all'articolo 84 del Regolamento.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.400 a euro 24.000:
a) i sistemi individuali e collettivi che non aderiscono al Centro di coordinamento batterie di cui all';
b) i titolari degli impianti di trattamento non iscritti al registro predisposto dal Centro di coordinamento batterie ai sensi dell', comma 4;
c) i produttori che non provvedono a comunicare, ovvero comunicano con ritardo, le informazioni di cui all', comma 3. L'inesatta o incompleta comunicazione comporta l'applicazione della sanzione ridotta alla metà;
d) i produttori che non provvedono alla comunicazione delle informazioni di cui all', commi 1 e 3. L'inesatta o incompleta comunicazione comporta l'applicazione della sanzione ridotta alla metà;
e) i titolari degli impianti di trattamento dei rifiuti di batterie che non provvedono alla comunicazione delle informazioni di cui all', comma 4. L'inesatta o incompleta comunicazione comporta l'applicazione della sanzione ridotta alla metà;
f) i sistemi individuali riconosciuti che non adempiono agli obblighi informativi di cui all', comma 7;
g) il detentore di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, industriali e veicoli elettrici che non fornisce le informazioni richieste dall'autorità competente di cui all', comma 1, nei casi di cui all'articolo 73, paragrafo 1, del Regolamento.
4. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le sanzioni di cui all' del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 100.000 l'operatore economico che:
a) immette sul mercato batterie non conformi alle restrizioni sulle sostanze di cui all' del Regolamento;
b) in violazione dell' del Regolamento, a decorrere dalle date ivi indicate o dalla data di entrata in vigore degli atti delegati o di esecuzione ivi previsti, immette sul mercato o mette in servizio batterie per veicoli elettrici, batterie industriali ricaricabili con una capacità superiore a 2 kWh e batterie per mezzi di trasporto leggeri non conformi alle prescrizioni previste in materia di impronta di carbonio;
c) in violazione dell' del Regolamento, a decorrere dalle date ivi indicate o dalla data di entrata in vigore degli atti delegati ivi previsti, immette sul mercato o mette in servizio batterie non conformi alle prescrizioni in materia di contenuto riciclato;
d) in violazione dell' del Regolamento, a decorrere dal 18 agosto 2028 o decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui all', paragrafo 2, del Regolamento, se posteriore, immette sul mercato o mette in servizio batterie portatili di uso generale, ad esclusione delle pile a bottone, non conformi ai requisiti di prestazioni e durabilità;
e) in violazione dell' del Regolamento, a decorrere dalle date indicate dal medesimo o dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato ivi richiamato, immette sul mercato o mette in servizio batterie industriali ricaricabili con capacità superiore a 2 kWh, batterie per mezzi di trasporto leggeri e batterie per veicoli elettrici non conformi alle prescrizioni previste in materia di prestazione e durabilità;
f) immette sul mercato batterie non conformi alle prescrizioni di cui all' del Regolamento.
5. Salvo che il fatto costituisca reato sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 36.000 a euro 120.000:
a) il produttore oppure, in caso di adempimento in forma collettiva, i sistemi collettivi di gestione che non provvedono a organizzare il sistema di raccolta e ritiro di rifiuti di batterie cui agli articoli 59, 60 e 61 del Regolamento per le batterie di competenza;
b) il produttore che immette sul mercato batterie senza avere provveduto all'iscrizione nel Registro dei produttori presso la Camera di commercio ai sensi dell', comma 4, del presente decreto.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 40 a euro 200, per ciascun rifiuto di batteria, il distributore che:
a) nell'ipotesi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, del Regolamento, non provvede al ritiro gratuito dei rifiuti di batterie che ha l'obbligo di ritirare, fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 62, paragrafo 2, del Regolamento. La medesima sanzione si applica nel caso in cui i distributori che forniscono batterie agli utilizzatori finali mediante contratti a distanza non ritirino i rifiuti di batteria presso i punti di raccolta, di cui all'articolo 62, paragrafo 4, del Regolamento;
b) nell'ipotesi di cui all'articolo 62, paragrafo 3, del Regolamento, non consegna i rifiuti di batterie ritirati ai produttori, ai sistemi collettivi o ad un gestore di rifiuti selezionato;
c) in caso di vendita con consegna, non ritira gratuitamente i rifiuti di batterie presso l'utilizzatore finale o presso un punto di raccolta di cui all'articolo 62, paragrafo 5, del Regolamento, ovvero non informa l'utilizzatore finale delle modalità di ritiro.
7. I fornitori di piattaforme online, che rientrano nell'ambito di applicazione del capo III, sezione 4, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che consentono la vendita di batterie in violazione degli obblighi previsti all'articolo 62, paragrafo 6, del Regolamento, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 650 a euro 2500.
8. Restano ferme le sanzioni previste dagli articoli 259, 259-bis e 259-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le spedizioni di batterie usate sospettate di essere rifiuti, effettuate in difformità dalle prescrizioni dell'allegato XIV al Regolamento.
9. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste dai commi 3, 5, 6 e 8, nonché per la destinazione dei proventi delle stesse, si applicano le disposizioni degli articoli 262 e 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
10. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4, provvedono le autorità competenti di cui all', commi 2 e 4. Le somme derivanti dal pagamento di tali sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione nel medesimo esercizio finanziario alla spesa, per le finalità di miglioramento dell'attività di vigilanza del mercato, nella misura del 50 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del restante 50 per cento alle autorità incaricate del controllo che abbiano irrogato le sanzioni.
11. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, l'autorità competente, nell'applicare i criteri di cui all' della legge 24 novembre 1981, n. 689, tiene conto anche dei seguenti elementi specifici:
a) numero, tipologia e caratteristiche delle batterie interessate;
b) vantaggio economico conseguito dall'operatore a seguito della violazione;
c) entità del danno potenziale o effettivo arrecato alla salute, alla sicurezza, ai consumatori o all'ambiente.
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