Capo V
Art. 25
25 / 39Responsabilità estesa del produttore
In vigore dal 7 mar 2026
1. Sui produttori grava una responsabilità estesa del produttore per le batterie da essi messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio nazionale.
2. È considerato produttore e quindi soggetto agli obblighi di responsabilità estesa del produttore anche l'operatore economico che mette a disposizione per la prima volta nel territorio nazionale una batteria risultante da operazioni di preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione o rifabbricazione.
3. I produttori adempiono agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore derivanti dalle disposizioni del Regolamento e del presente decreto mediante sistemi di gestione individuali o collettivi.
4. Il produttore di cui all', paragrafo 1, punto 47, lettera d), del Regolamento che immette batterie sul mercato italiano, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, direttamente agli utilizzatori finali, che siano o meno nuclei domestici, per mezzo di contratti a distanza, deve designare con mandato scritto, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, del Regolamento, un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore di cui all', paragrafo 1, punto 48, del Regolamento.
5. I produttori, in caso di adempimento individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, e i sistemi collettivi, in caso di adempimento collettivo degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, provvedono affinché tutti i rifiuti di batterie delle categorie immesse sul mercato, indipendentemente dalla loro natura, composizione chimica, condizione, marca od origine, siano raccolti separatamente. A tal fine essi si conformano a quanto previsto dagli articoli 57, 58, 59, 60 e 61 del Regolamento.
6. Il produttore versa un contributo finanziario, determinato nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 178-ter, comma 3, lettera c), e all'articolo 237, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i prodotti che mette a disposizione sul mercato nazionale al fine di coprire i seguenti costi:
a) i costi della raccolta differenziata dei rifiuti di batterie e del loro successivo trasporto e trattamento, tenendo conto di eventuali entrate derivanti dalla preparazione per il riutilizzo o dalla preparazione per il cambio di destinazione oppure dal valore delle materie prime secondarie recuperate dai rifiuti di batterie riciclati;
b) i costi necessari ad effettuare analisi merceologiche sulla composizione dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 69, paragrafo 5, del Regolamento;
c) i costi di fornitura delle informazioni relative alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti di batterie secondo le previsioni dell'articolo 74 del Regolamento;
d) i costi di raccolta e comunicazione dei dati alle autorità competenti a norma dell'articolo 75 del Regolamento.
7. In caso di messa a disposizione sul mercato di batterie che sono state sottoposte a preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione o rifabbricazione, sia i produttori delle batterie originarie sia i produttori delle batterie immesse sul mercato a seguito di tali operazioni possono istituire e adeguare, anche tramite le procedure definite dal Centro di coordinamento, un meccanismo di ripartizione dei costi tra i diversi produttori, per i costi di cui all'articolo 56, paragrafo 4, lettere a), c), e d), del Regolamento.
8. Qualora una batteria di cui al comma 2 sia soggetta a più di una responsabilità estesa del produttore, il primo produttore che mette tale batteria a disposizione sul mercato non sostiene costi aggiuntivi derivanti dal meccanismo di ripartizione dei costi basato sulla effettiva ripartizione dei costi di cui al comma 7.
9. I produttori, in caso di adempimento individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, e i sistemi collettivi, in caso di adempimento collettivo degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, provvedono affinché vengano fornite agli utilizzatori finali e ai distributori le informazioni di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), e f) del Regolamento.
Storico versioni
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