Art. 21 · Gestione del Registro dei produttori di batterie e dei dati relativi ai produttori e dei sistemi di gestione per l'adempimento della responsabilità estesa del produttore e modalità operative di funzionamento
Capo V

Art. 21

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Gestione del Registro dei produttori di batterie e dei dati relativi ai produttori e dei sistemi di gestione per l'adempimento della responsabilità estesa del produttore e modalità operative di funzionamento

In vigore dal 7 mar 2026
1. Il Registro dei produttori di batterie di cui all' e i dati di cui al comma 3 del presente articolo sono detenuti dall'autorità competente. Il Comitato di vigilanza e controllo, con il supporto di ISPRA e, su specifiche tematiche, del Centro di coordinamento batterie di cui all', effettua ispezioni a campione sui produttori al fine di verificare il corretto assolvimento degli obblighi previsti dal presente decreto. Per tali finalità il Comitato può anche avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza e del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri. 2. Il Registro dei produttori di batterie è uniformato alle previsioni di cui agli del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144. 3. I produttori comunicano annualmente alle Camere di commercio tramite il Registro, entro il 31 marzo di ogni anno civile, i dati relativi alle batterie immesse sul mercato nazionale nell'anno civile precedente, secondo quanto riportato nell'allegato I, parte C, al presente decreto e le altre informazioni di cui all'articolo 75 del Regolamento. Le Camere di commercio comunicano all'ISPRA e al Comitato di vigilanza e controllo i dati di cui al presente comma. 4. L'autorità competente di cui all', comma 3, con il supporto dell'ISPRA, delle Camere di commercio e, su specifiche tematiche, del Centro di coordinamento batterie di cui all', svolge, inoltre, i seguenti compiti: a) predispone e aggiorna il Registro dei produttori di cui all' sulla base delle comunicazioni dei produttori; b) raccoglie esclusivamente in formato elettronico i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato che i produttori sono tenuti a comunicare ai sensi del comma 3; c) raccoglie i dati trasmessi dai sistemi individuali e collettivi di gestione relativamente alla raccolta e i dati trasmessi dagli impianti di trattamento relativamente al riciclaggio, secondo quanto previsto dal Regolamento e attraverso il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, mediante il Registro di cui all'; d) elabora i dati di cui agli articoli 75 e 76 del Regolamento e ne trasmette le risultanze alla Commissione europea e alle regioni.
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