Art. 20 · Registro dei produttori
Capo V

Art. 20

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Registro dei produttori

In vigore dal 7 mar 2026
1. Ai fini della verifica del rispetto, da parte dei produttori, dei requisiti del capo VIII del Regolamento, è istituito il Registro dei produttori di batterie di cui all'articolo 55 del medesimo Regolamento, il quale, come registro di filiera, è parte integrante del Registro nazionale dei produttori istituito ai sensi dell'articolo 178-ter, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e disciplinato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144. Il Registro dei produttori di batterie sostituisce il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori di cui al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188. Il Registro dei produttori di batterie soddisfa i requisiti del sistema di elaborazione elettronica dei dati di cui all'articolo 55, paragrafo 9, del Regolamento. 2. I dati del Registro dei produttori di batterie sono raccolti dalle Camere di commercio, secondo le modalità di cui al presente articolo e di cui all'allegato I al presente decreto, che reca le relative modalità operative di funzionamento. 3. Le Camere di commercio garantiscono la trasmissione delle informazioni raccolte ai sensi del presente decreto attraverso l'interconnessione telematica diretta ai sistemi informativi del Comitato di vigilanza e controllo di cui all', istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e ai sistemi informativi dell'ISPRA, nonché ad altre banche dati pubbliche, secondo le regole tecniche di interoperabilità fra i sistemi informativi, definite dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 4. I produttori che mettono a disposizione per la prima volta batterie sul mercato nazionale, comprese quelle incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, o, in caso di designazione, i loro rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore, sono obbligati ad iscriversi, presentando la domanda di registrazione in via telematica, al Registro dei produttori di batterie presso la Camera di commercio di competenza. Le informazioni sulla procedura per la registrazione sono messe a disposizione sul sito internet dell'autorità competente di cui all', comma 3, del presente decreto, nonché sul portale del Registro nazionale dei produttori. 5. I produttori che mettono a disposizione batterie per la prima volta sul mercato nazionale tramite piattaforme online, al fine di adempiere ai propri obblighi nei confronti del Registro dei produttori di batterie relativi al regime di responsabilità estesa, oggetto del presente decreto, possono avvalersi delle modalità previste dall'articolo 178-quater, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove attivate. 6. La domanda di registrazione di cui all'articolo 55, paragrafo 2, del Regolamento è presentata in via telematica tramite il Registro dei produttori di batterie, deve contenere tutte le informazioni previste e indicare se l'impresa intende adempiere agli obblighi di responsabilità estesa del produttore in forma individuale o collettiva. Le medesime informazioni devono essere fornite dai produttori già iscritti al Registro dei produttori di pile e accumulatori di cui al decreto legislativo n. 188 del 2008, entro il termine di cui al comma 10. 7. L'autorità competente di cui all', comma 3, autorizza, per il tramite del Registro dei produttori di batterie, entro sessanta giorni dalla data in cui sono fornite tutte le informazioni di cui all'articolo 55, paragrafo 3, del Regolamento, la registrazione, qualora siano rispettati i requisiti previsti dall'articolo 55 del Regolamento. Il Registro, per conto dell'autorità competente, fornisce un numero di iscrizione tramite il proprio sistema informatico entro un termine massimo di quindici giorni dall'autorizzazione di cui al primo periodo. Entro trenta giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali. Nel caso di produttori che immettono sul mercato nazionale batterie mediante la vendita a distanza, oltre a garantire il rispetto delle disposizioni di cui all' del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, i medesimi produttori rendono pubblico e visibile sul proprio sito internet il numero di iscrizione al Registro dei produttori e lo comunicano ai sensi dell', comma 9, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144, alla piattaforma di commercio elettronico ai fini di quanto previsto dall'articolo 178-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006. 8. L'autorità competente di cui all', comma 3, può rendere disponibili le informazioni contenute nel Registro dei produttori di batterie ad altri enti, amministrazioni e organi di controllo, che ne facciano motivata richiesta per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. L'elenco dei soggetti registrati al Registro dei produttori di batterie è pubblicato nel sito internet del Registro nazionale dei produttori secondo quanto previsto dall', comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144. Il Registro dei produttori assicura l'interconnessione con il Registro delle imprese, l'Albo nazionale gestori ambientali e la banca dati del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, ai fini della coerenza dei dati e della semplificazione degli adempimenti. 9. Il produttore di batterie, soggetto agli obblighi di cui al comma 1, può immettere sul mercato batterie solo a seguito dell'iscrizione al Registro dei produttori di batterie attraverso il portale messo a disposizione della Camera di commercio competente. All'atto dell'iscrizione, il produttore deve indicare, qualora il codice di attività non individui esplicitamente la natura di produttore di batterie, anche lo specifico codice di attività (ATECO) che lo individua come tale, nonché il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei rifiuti di batterie e di garanzia previsti dal Regolamento e dal presente decreto. Condizione necessaria per l'accettazione della registrazione del produttore, in caso di indicazione di un sistema collettivo, è la conferma della avvenuta adesione al sistema collettivo indicato. 10. I produttori presentano la domanda di registrazione al Registro dei produttori di batterie entro sessanta giorni dalla comunicazione di apertura delle iscrizioni, pubblicata sul portale del Registro e nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ovvero prima di immettere i prodotti sul mercato. I produttori già iscritti al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, istituito dall' del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, si adeguano alle disposizioni del presente decreto e presentano domanda di registrazione entro sessanta giorni dalla comunicazione di apertura delle iscrizioni, pubblicata sul portale del Registro e nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 11. In caso di adesione a un sistema collettivo, il produttore può adempiere agli obblighi di cui al presente articolo tramite apposita delega al sistema collettivo a cui aderisce. 12. Laddove gli obblighi di cui al presente articolo siano adempiuti per conto del produttore da un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore che rappresenta più di un produttore, tale rappresentante autorizzato, oltre alle informazioni di cui al comma 6, fornisce separatamente il nome e i recapiti di ciascuno dei produttori rappresentati. 13. I sistemi collettivi si iscrivono, a completamento della procedura di riconoscimento di cui all', in un'apposita sezione del Registro dei produttori, conformemente a quanto previsto dall'allegato I al presente decreto. Le Camere di commercio comunicano all'autorità competente di cui all', comma 3, all'ISPRA e al Centro di coordinamento batterie l'elenco dei sistemi collettivi iscritti al Registro dei produttori, l'elenco dei produttori ad essi aderenti, nonché le altre informazioni di cui all'allegato I al presente decreto, che vengono aggiornate annualmente. 14. I sistemi individuali si iscrivono, a completamento della procedura di riconoscimento di cui all', in un'apposita sezione del Registro dei produttori, conformemente a quanto previsto dall'allegato I al presente decreto. Le Camere di commercio comunicano all'autorità competente di cui all', comma 3, all'ISPRA e al Centro di coordinamento batterie l'elenco dei sistemi individuali iscritti al Registro, i successivi aggiornamenti e tutte le altre informazioni di cui all'allegato I al presente decreto. 15. Gli oneri relativi alla realizzazione e alla tenuta del Registro di cui al comma 1 sono a carico dei produttori di batterie e sono disciplinati secondo le previsioni di cui all' del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144. 16. I produttori o i sistemi di gestione dei produttori trasmettono al Registro dei produttori di batterie le informazioni previste dal Regolamento, i dati e le informazioni di cui all'articolo 178-ter, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le informazioni e i documenti di cui all'articolo 237, comma 6, del medesimo decreto. 17. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144, l'autorità competente può chiedere ai soggetti obbligati informazioni o documenti supplementari tramite il Registro dei produttori di batterie. 18. L'autorità competente può rifiutare di registrare un produttore o può revocare la registrazione del produttore se le informazioni di cui al comma 6 e le relative prove documentali non sono fornite o non sono sufficienti o se il produttore non rispetta più i requisiti di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera d), del Regolamento. L'autorità competente revoca la registrazione del produttore se ha cessato di esistere. 19. Il produttore o, se del caso, il rappresentante autorizzato del produttore per la responsabilità estesa del produttore o l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore designata per conto dei produttori che rappresenta, notifica senza indebito ritardo all'autorità competente, per il tramite del Registro dei produttori di batterie, eventuali modifiche apportate alle informazioni contenute nella registrazione e l'eventuale cessazione definitiva relativa alla messa a disposizione sul mercato, nel territorio nazionale, delle batterie oggetto della registrazione. 20. Qualora le informazioni contenute nel Registro dei produttori non siano accessibili al pubblico, l'autorità competente provvede affinché i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori, preliminarmente iscritti ad apposita sezione del Registro dei produttori, abbiano accesso mediante interoperabilità e, a seguito di apposito accordo operativo stipulato con il gestore del sistema informativo del Registro nazionale dei produttori, alle informazioni relative all'iscrizione nel Registro. Lo standard dell'accordo operativo viene pubblicato nel portale del Registro.
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