Art. 2 · Definizioni
Capo I

Art. 2

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Definizioni

In vigore dal 7 mar 2026
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (UE) 2023/1542, nonché le seguenti definizioni: a) «Regolamento»: il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE; b) «sistemi di gestione dei produttori»: i sistemi individuali o collettivi istituiti dai produttori per adempiere agli obblighi di responsabilità estesa derivanti dal presente decreto e dal Regolamento, in conformità con gli articoli 178-ter e 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i sistemi collettivi di cui all' del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, che gestiscono anche i rifiuti di batterie sulla base delle disposizioni contenute nei relativi statuti; c) «statuto-tipo»: lo schema tipo di statuto, approvato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energica di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy secondo quanto disposto dall', comma 13.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-10;29#art-2