Capo II
Art. 11
11 / 39Procedura di notifica
In vigore dal 7 mar 2026
1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede a notificare solo quegli organismi di valutazione della conformità che rispettano i requisiti di cui all' del Regolamento, con le procedure di cui agli del Regolamento, sulla base dell'autorizzazione di cui all'.
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica sul proprio sito internet istituzionale i provvedimenti di autorizzazione rilasciati agli organismi di valutazione della conformità.
3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy limita, sospende o revoca la notifica nei casi previsti dall' del Regolamento, dandone immediata comunicazione alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-10;29#art-11