Art. 7 · Clausola di invarianza finanziaria

Art. 7

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Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 6 mar 2026
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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