Art. 3 · Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, e recepimento della direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, relativi ai mercati degli strumenti finanziari

Art. 3

3 / 8

Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, e recepimento della direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, relativi ai mercati degli strumenti finanziari

In vigore dal 6 mar 2026
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all': 1) il comma 5-bis.1, è sostituito dal seguente: «5-bis.1. Per "sistema multilaterale" si intende un sistema multilaterale come definito dall', paragrafo 1, punto 11, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.»; 2) il comma 5-ter, è sostituito dal seguente: «5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende l'impresa di investimento che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio in strumenti di capitale eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale, ovvero che opta per lo status di internalizzatore sistematico.»; b) all'articolo 4-terdecies, al comma 1, alla lettera d), il numero 2), è sostituito dal seguente: «2) siano membri o partecipanti di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, ad eccezione delle entità non finanziarie che eseguono in una sede di negoziazione operazioni che siano parte della gestione della liquidità o che siano oggettivamente misurabili in base alla capacità di ridurre i rischi direttamente connessi all'attività commerciale o all'attività di finanziamento della tesoreria o del gruppo di appartenenza;»; c) dopo l'articolo 62-decies è inserito il seguente: «Art. 62-undecies (Doveri informativi dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti). - 1. I soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei gestori dei mercati regolamentati e delle altre sedi di negoziazione comunicano senza indugio alla Consob e, per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, alla Banca d'Italia, gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività dei soggetti sottoposti a revisione, ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'attività, o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.»; d) l'articolo 63 è abrogato; e) all'articolo 65, comma 1: 1) alla lettera f), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente «;»; 2) dopo la lettera f), sono inserite le seguenti: «f-bis) misure per assicurare il rispetto dei requisiti in materia di qualità dei dati di cui all'articolo 22-ter del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014; f-ter) almeno tre membri o utenti concretamente attivi, ciascuno dei quali con la possibilità di interagire con tutti gli altri per quanto concerne la formazione dei prezzi.»; f) all'articolo 65-bis, al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente: «c-bis) misure per assicurare il rispetto dei requisiti in materia di qualità dei dati di cui all'articolo 22-ter del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;»; g) all'articolo 65-sexies: 1) al comma 2, alla lettera d), dopo le parole: «le negoziazioni» sono inserite le seguenti: «in situazioni di emergenza o»; 2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Il gestore di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione pubblica sul proprio sito web le informazioni relative alle circostanze che portano alla sospensione o alla limitazione delle negoziazioni e ai principi per stabilire i principali parametri tecnici utilizzati a tal fine. 2-ter. Qualora il gestore di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione non sospenda o limiti le negoziazioni ai sensi del comma 2, lettera d), nonostante una significativa variazione dei prezzi che incide su uno strumento finanziario o su strumenti finanziari correlati abbia determinato condizioni di negoziazione anormali su una o più sedi di negoziazione, la Consob e la Banca d'Italia relativamente alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, possono adottare misure adeguate per ristabilire il normale funzionamento delle sedi di negoziazione, anche utilizzando i poteri di vigilanza di cui agli articoli 66-quater, commi 1 e 4, e 68-quinquies, comma 1, lettere b) e c).»; 3) al comma 5, la lettera a) è abrogata; h) all'articolo 65-septies: 1) il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, le sedi di negoziazione mettono a disposizione della Consob, su richiesta, i dati relativi al book di negoziazione, anche mediante accesso allo stesso.»; 2) il comma 6 è abrogato; i) alla parte III, titolo I-bis, al capo II, la rubrica della sezione V è sostituita dalla seguente: «Limiti di posizione in strumenti derivati su merci e controlli sulla gestione delle posizioni in strumenti derivati su merci e strumenti derivati sulle quote di emissione»; l) all'articolo 68-bis: 1) al comma 1: 1.1) l'alinea, è sostituita dalla seguente: «Il gestore di una sede di negoziazione che negozia derivati su merci o derivati sulle quote di emissione si dota di un sistema di controlli sulla gestione delle posizioni che gli consenta di:»; 1.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) ottenere dalle persone informazioni, compresa tutta la documentazione pertinente, circa l'entità e la finalità di una posizione o esposizione assunta, informazioni sui titolari effettivi o sottostanti, eventuali misure concertate e eventuali attività o passività nel mercato sottostante, comprese, se del caso, le posizioni detenute in derivati su quote di emissione o le posizioni detenute in derivati su merci aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche in altre sedi di negoziazione e in contratti EEOTC tramite i membri e i partecipanti;»; 2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Controlli del gestore della sede di negoziazione sulle posizioni in strumenti derivati su merci e strumenti derivati sulle quote di emissione»; m) all'articolo 68-quater: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il gestore di una sede di negoziazione nella quale sono negoziati derivati su merci o derivati su quote di emissione pubblica: a) per le sedi di negoziazione dove sono negoziate le opzioni, due relazioni settimanali, una delle quali senza opzioni, indicanti le posizioni aggregate detenute dalle differenti categorie di persone per i differenti derivati su merci o derivati su quote di emissione, negoziati sulla sede di negoziazione, specificando il numero delle posizioni lunghe e corte per tali categorie, le modifiche intervenute rispetto alla relazione precedente, la percentuale del totale delle posizioni aperte rappresentata per ciascuna categoria e il numero di persone che detengono una posizione in ciascuna categoria in conformità al comma 4; b) per le sedi di negoziazione in cui le opzioni non sono negoziate, una relazione settimanale sugli elementi di cui alla lettera a).»; 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse alla Consob e all'AESFEM.»; 3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le Sim e le banche italiane che negoziano derivati su merci o derivati su quote di emissione al di fuori di una sede di negoziazione forniscono all'autorità competente centrale o, qualora non esista un'autorità competente centrale, all'autorità competente della sede in cui i derivati su merci o derivati su quote di emissione sono negoziati, almeno su base giornaliera, una scomposizione completa delle loro posizioni assunte in contratti OTC economicamente equivalenti, nonché di quelle dei loro clienti e dei clienti di detti clienti fino a raggiungere il cliente finale, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, e, se del caso, dell' del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.»; 4) al comma 4, lettera b), dopo le parole: «derivati su merci ovvero» sono inserite le seguenti: «in strumenti derivati su», e le parole: «o strumenti derivati dalle stesse» sono soppresse; n) all'articolo 71: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'impresa di investimento che soddisfa le caratteristiche richieste dalla definizione di internalizzatore sistematico di cui all', comma 5-ter, o che sceglie comunque di assoggettarsi a tale regime, ne informa la Consob.»; 2) il comma 3 è abrogato; o) dopo l'articolo 71 è inserito il seguente: «Art. 71-bis (Individuazione dell'Autorità competente ai fini dell'articolo 21-bis del regolamento (UE) 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014). - 1. La Consob concede alle imprese di investimento, su richiesta di queste ultime, lo status di soggetto designato a rendere pubbliche le operazioni per specifiche categorie di strumenti finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 21-bis del regolamento (UE) 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014. 2. La Consob può disciplinare con regolamento il contenuto e le modalità di presentazione della domanda da parte delle imprese di investimento ai sensi del comma 1.»; p) all'articolo 74: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 e in conformità a quanto previsto dagli , paragrafi 1, 4 e 5 e 9, paragrafi 1, 2, 2-bis e 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, la Consob può esentare il gestore di una sede di negoziazione dagli obblighi di pubblicare le informazioni pre-negoziazione stabiliti dagli del citato regolamento nonché revocare le esenzioni concesse.»; 2) il comma 3 è abrogato; q) all'articolo 76: 1) al comma 1: 1.1) l'alinea è sostituto dal seguente: «1. In conformità a quanto previsto dagli del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, la Consob ha il potere di:»; 1.2) alla lettera a), le parole: «, stabilite dagli del citato regolamento;» sono sostituite dalle seguenti: «, stabilite dall' del citato regolamento;»; 1.3) la lettera b) è abrogata; 2) il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. I provvedimenti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sono adottati dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, in relazione agli strumenti del debito sovrano emessi dallo Stato italiano o a loro categorie.»; 3) il comma 4, è sostituito dal seguente: «4. Fermo restando l'esercizio da parte della Consob delle funzioni di punto di contatto ai sensi dell' del presente decreto, in caso di consultazione da parte dell'AESFEM ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, le autorità nazionali competenti sono la Consob e, relativamente ai titoli di Stato, anche il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.»; 4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Pubblicazione differita»; r) all'articolo 77: 1) al comma 1, le parole: «dall'articolo 11, paragrafo 2» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 11, paragrafo 2, e 11-bis, paragrafo 2»; 2) al comma 2, dopo le parole: «e su valute» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «diversi dai derivati negoziati in borsa e dai derivati OTC di cui all'articolo 8-bis del regolamento (UE) n. 600/2014»; s) all'articolo 78, al comma 1, le parole: «dagli articoli da 3 a 11» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli da 3 a 11-bis»; t) all'articolo 79: 1) il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. La gestione di un APA o di un ARM è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte della Consob, in conformità a quanto previsto dal titolo IV-bis del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, e dai relativi atti delegati. La Consob revoca l'autorizzazione concessa ai sensi del presente comma quando ricorrono i presupposti di cui agli articoli 27-sexies e 27-septies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014.»; 2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti incaricati della revisione legale dei conti di APA e ARM comunicano senza indugio alla Consob gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività dei soggetti sottoposti a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'attività o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-09;28#art-3