Art. 1
1 / 8Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, in materia di depositari centrali di titoli
In vigore dal 6 mar 2026
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023», in particolare, l' e l'Allegato A, numero 1);
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, gli articoli 13, commi da 8 a 11, 21, 22 e 23;
Visto il regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità;
Visto il regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali dei titoli di paesi terzi e che modifica il regolamento (UE) n. 236/2012;
Visto il regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità;
Vista la direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo;
Visto il regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) 575/2013 e (UE) 2017/1131, per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione;
Vista la direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari;
Visto il regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati, l'eliminazione degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini;
Vista la direttiva (UE) n. 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante: «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, recante: «Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge e della direttiva 2021/2101/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali»;
Visto il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2026;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e delle imprese e del made in Italy;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, in materia di depositari centrali di titoli
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 79-undecies:
1) al comma 3, le parole: «uno o più banche italiane» sono sostituite dalle seguenti: «una o più banche o depositari centrali italiani»;
2) al comma 6, le parole: «27, paragrafo 8,» sono sostituite dalle seguenti: «27-bis, paragrafi 1, 6 e 8,»;
3) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Ai sensi dell'articolo 27-ter, paragrafo 4, del regolamento di cui al comma 1, la Consob e la Banca d'Italia individuano e rendono pubblico l'elenco delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione prevista dal medesimo articolo.»;
4) al comma 8, le parole: «, scambiano informazioni, concludono gli accordi di cooperazione previsti dell'articolo 24, paragrafo 4» sono sostituite dalle seguenti: «e scambiano informazioni, ai sensi dell'articolo 24»;
5) dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. La Consob istituisce, gestisce e presiede il collegio di autorità previsto dall'articolo 24-bis del regolamento di cui al comma 1.»;
b) all'articolo 79-duodecies:
1) al comma 4:
1.1) all'alinea, le parole: «dall'» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7-bis»;
1.2) alla lettera a), le parole: «di cui all', paragrafo 10,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 7-bis, paragrafo 11,»;
1.3) alla lettera b), le parole: «di cui all', paragrafo 10,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 7-bis, paragrafo 11,»;
1.4) alla lettera c), le parole: «di cui all', paragrafo 10,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 7-bis, paragrafo 11,»;
2) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. La Consob è l'autorità competente all'assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ESMA ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, comma 3, del regolamento di cui al comma 1.»;
c) all'articolo 79-noviesdecies:
1) al comma 1, il primo periodo, è sostituito dal seguente:
«1. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 27-bis del regolamento (UE) n. 909/2014 per il trasferimento di partecipazioni qualificate nei depositari centrali di titoli, non possono essere esercitati i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute.»;
2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Violazione della disciplina sulle partecipazioni qualificate»;
d) all'articolo 82, al comma 2:
1) alla lettera i), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;
2) dopo la lettera i), è aggiunta, in fine, la seguente:
«i-bis) le modalità di esclusione dal sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari nel caso di apertura di una procedura di liquidazione giudiziale, di liquidazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa a carico dell'emittente o in casi che comportano analoghi effetti, salvaguardando la posizione del titolare degli strumenti finanziari.»;
e) all'articolo 83-quinquies, al comma 3, la parola: «alla» è sostituita dalla seguente: «alle»;
f) l'articolo 90-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 90-ter (Individuazione delle autorità nazionali competenti in materia di accesso tra sedi di negoziazione e infrastrutture di post-trading). - 1. In materia di accesso tra sedi di negoziazione e depositari centrali:
a) la Consob è l'autorità competente a ricevere i reclami e a svolgere, d'intesa con la Banca d'Italia, le funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, quando le richieste sono presentate da sedi di negoziazione ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, del medesimo articolo;
b) la Consob è l'autorità competente a ricevere i reclami e a svolgere le funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, quando le richieste di accesso sono presentate da depositari centrali ai sensi del paragrafo 1, primo comma, del medesimo articolo.
2. In materia di accesso tra sedi di negoziazione e controparti centrali:
a) la Consob svolge le funzioni assegnate all'autorità competente della sede di negoziazione dagli , paragrafo 4, e 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dagli articoli 35, paragrafo 4, e 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;
b) la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, svolge le funzioni assegnate all'autorità competente della controparte centrale dagli , paragrafo 4, e 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dagli articoli 35, paragrafo 4, e 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014.
3. Le competenze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera a), sono esercitate dalla Banca d'Italia con riguardo alle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato.
4. In materia di accesso tra depositari centrali e controparti centrali:
a) la Consob è l'autorità competente a ricevere i reclami e a svolgere, d'intesa con la Banca d'Italia, le funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, quando le richieste sono presentate da controparti centrali ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, del medesimo articolo;
b) la Banca d'Italia è l'autorità competente a ricevere i reclami e a svolgere, d'intesa con la Consob, le funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, quando le richieste di accesso sono presentate da depositari centrali ai sensi del paragrafo 1, primo comma, del medesimo articolo.»;
g) all'articolo 169, al comma 1, le parole: «e dall'articolo 27, paragrafo 7, secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'articolo 27-bis, paragrafo 2,»;
h) all'articolo 189, comma 1, le parole: «e dall'articolo 27, paragrafo 7, secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'articolo 27-bis, paragrafo 2,»;
i) all'articolo 190.2, comma 3:
1) alla lettera e), le parole: «dall', paragrafi 9 e 10,» sono sostituite dalle seguenti: «dall', paragrafo 7, e dall'articolo 7-bis, paragrafo 11,»;
2) alla lettera g), le parole: «previste dall', paragrafi 3, 6, 7 e 8,» sono sostituite dalle seguenti: «previste dall'articolo 7-bis, paragrafi 4, 8, 9 e 10,».
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