Art. 1 · Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235

Art. 1

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Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235

In vigore dal 7 mar 2026
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia» e, in particolare, l'articolo 1-ter; Visto il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica»; Vista la legge 24 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, l', commi 50, 51, 52 e 53; Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2025; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'economia e delle finanze e per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione; Emana il seguente decreto legislativo: Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 1. All'articolo 1-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In alternativa alla procedura di affidamento mediante gara, la provincia autonoma competente può prevedere che le concessioni per le attività di distribuzione dell'energia elettrica negli ambiti di cui al comma 1 siano rimodulate all'esito della procedura stabilita dall', commi 50, 51, 52 e 53, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nei termini ivi indicati. Alle funzioni previste dall', comma 52, della legge n. 207 del 2024 provvedono gli organi di ciascuna provincia autonoma in base al relativo ordinamento, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) per la valutazione dei piani straordinari di investimento.».
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