Art. 44 · Importazioni non soggette all'imposta (articolo 68 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
AllegatoCapo III

Art. 44

41 / 171

Importazioni non soggette all'imposta (articolo 68 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

In vigore dal 31 gen 2026
Importazioni non soggette all'imposta ( decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) 1. Non sono soggette all'imposta: a) le importazioni di beni indicati nell', comma 1, lettera d), nell', nonché nell', comma 1, limitatamente all'ammontare dei corrispettivi di cui alla lettera m) dello stesso articolo, semprechè ricorrano le condizioni stabilite nei predetti articoli; b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati; c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall'imposta o non vi è soggetta a norma dell'. Per le operazioni concernenti l'oro da investimento di cui all', comma 1, lettera n), l'esenzione si applica allorchè i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l'operazione; d) la reintroduzione di beni nello stato originario da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale; e) l'importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996; f) le importazioni di gas mediante un sistema di gas naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento; g) le importazioni di beni per le quali l'imposta è dichiarata nell'ambito del regime speciale di cui all', a condizione che nella dichiarazione doganale di importazione sia indicato il numero individuale di identificazione IVA attribuito per l'applicazione di detto regime speciale al fornitore o al rappresentante fiscale che agisce in suo nome e per suo conto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10#art-a-44