Art. 4 · Esercizio di arti e professioni (articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
AllegatoTitolo III

Art. 4

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Esercizio di arti e professioni (articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

In vigore dal 31 gen 2026
Esercizio di arti e professioni ( decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) 1. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse, nonché da parte di società tra professionisti e di società tra avvocati. 2. Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all', comma 1, lettera c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all', comma 2, lettera c), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo. Non si considerano altresì effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349, nonché le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.
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