Allegato›Titolo VIII
Art. 34
96 / 171Aliquote dell'imposta (articolo 16 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 43, comma 5, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)
In vigore dal 31 gen 2026
Aliquote dell'imposta
( decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; , comma 5, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)
1. L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del 22 per cento della base imponibile dell'operazione.
2. L'aliquota è ridotta al 4, al 5 e al 10 per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte III e nella parte IV della tabella A allegata al presente testo unico, salvo il disposto dell'.
3. Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili.
4. Per gli acquisti intraunionali di beni si applica l'aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10#art-a-34