Art. 2 · Territorialità dell'imposta - Definizioni (articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
AllegatoTitolo II

Art. 2

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Territorialità dell'imposta - Definizioni (articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

In vigore dal 31 gen 2026
Territorialità dell'imposta - Definizioni ( decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) 1. Agli effetti del presente testo unico: a) per «Stato» o «territorio dello Stato» si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano; b) per «Unione europea» o «territorio dell'Unione europea» si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea con le seguenti esclusioni oltre quella indicata nella lettera a): 1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos; 2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen; 3) per la Repubblica francese, i territori francesi di cui all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie; 5) per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland; c) il Principato di Monaco e le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e della Repubblica di Cipro; d) per «soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato» si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva; e) per «parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Unione europea», si intende la parte di trasporto che non prevede uno scalo fuori della Unione europea tra il luogo di partenza e quello di arrivo del trasporto passeggeri; «luogo di partenza di un trasporto passeggeri» è il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Unione europea, eventualmente dopo uno scalo fuori della Unione europea; «luogo di arrivo di un trasporto passeggeri» è l'ultimo punto di sbarco previsto nella Unione europea, per passeggeri imbarcati nella Unione europea, eventualmente prima di uno scalo fuori della Unione europea; per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto; f) per «trasporto intraunionale di beni» si intende il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nel territorio di due Stati membri diversi. «Luogo di partenza» è il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni; «luogo di arrivo» è il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente; g) per «locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto» si intende il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti.
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