Art. 155 · Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti (articolo 73-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
AllegatoCapo IX

Art. 155

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Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti (articolo 73-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

In vigore dal 31 gen 2026
Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti (articolo 73-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti può stabilire l'obbligo della individuazione, mediante apposizione di contrassegni ed etichette, di taluni prodotti appartenenti alle seguenti categorie: a) prodotti tessili di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 883, nonché indumenti in pelle o pellicceria anche artificiali; b) apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e delle immagini, apparecchi del settore cine-foto-ottico, nonché talune relative parti e pezzi staccati; c) dischi, nastri ed altri analoghi supporti fonografici. 2. L'obbligo deve essere adempiuto dal produttore o dall'importatore ovvero da chi effettua acquisti intraunionali anteriormente a qualsiasi atto di commercializzazione. Dal contrassegno o dall'etichetta devono risultare, per i prodotti indicati al comma 1, lettera a), eventualmente anche in aggiunta ai dati richiesti dalla legge 26 novembre 1973, n. 883, il numero di partita IVA del soggetto obbligato e la identificazione merceologica del prodotto in base alla voce di tariffa doganale e, in caso di sottovoci, anche al numero di codice statistico; per i prodotti indicati al comma 1, lettera b), oltre al numero di partita IVA del soggetto obbligato, il numero progressivo attribuito al prodotto. Con gli stessi decreti sono stabilite le caratteristiche, le modalità e i termini dell'apposizione, anche mediante idonee apparecchiature, del contrassegno e della etichetta nonché i relativi controlli. Possono essere altresì prescritte modalità per assicurare il raffronto delle indicazioni contenute nei contrassegni e nelle etichette con i documenti accompagnatori delle merci viaggianti e gli altri documenti commerciali e fiscali. 3. Con successivi decreti le disposizioni di cui al comma 2 possono essere estese anche a prodotti confezionati in tessuto o in pelle, anche artificiali, diversi dagli indumenti.
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