Art. 147 · Disposizioni applicabili (articolo 40 decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85)
AllegatoCapo VI

Art. 147

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Disposizioni applicabili (articolo 40 decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85)

In vigore dal 31 gen 2026
Disposizioni applicabili ( decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85) 1. Per quanto non è diversamente disposto nel presente capo si applicano, le disposizioni ordinarie in materia di imposta sul valore aggiunto.
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