Allegato›Capo V
Art. 142
87 / 171Disposizioni per le attività spettacolistiche (articolo 74-quater decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
In vigore dal 31 gen 2026
Disposizioni per le attività spettacolistiche
(articolo 74-quater decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente testo unico, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta è dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo.
2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui all'.
3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attività spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle attività di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalità per l'emissione dei titoli di accesso.
4. Per le attività di cui alla tabella C allegata al presente testo unico, organizzate in modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate al concessionario di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione.
5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al presente testo unico che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a euro 25.822,84, determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni proloco e le associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell', comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. È data facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio.
6. Per le attività indicate nella tabella C allegata al presente testo unico, nonché per le attività svolte dai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al titolo II del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, il concessionario di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640, coopera, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con gli uffici dell'Agenzia delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonché delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facoltà di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all', commi secondo e terzo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Le facoltà di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sono esercitate dal personale del concessionario di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero della cultura, il concessionario di cui al predetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 e l' del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024.
7. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte.
Storico versioni
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