Art. 130 · Attività di controllo (articolo 70-undecies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
AllegatoTitolo XV

Art. 130

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Attività di controllo (articolo 70-undecies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

In vigore dal 31 gen 2026
Attività di controllo (-undecies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) 1. Per le annualità di validità dell'opzione, l'esercizio dei poteri previsti dagli e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti del gruppo IVA è demandato alle strutture, già esistenti, individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, di cui all', comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Alle strutture di cui al comma 1 sono demandate le attività di: a) liquidazione prevista dall'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; b) controllo sostanziale; c) recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell' del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33; d) gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse; e) rimborso in materia di imposta sul valore aggiunto. 3. Ai fini delle attività di controllo, nell'ipotesi di disconoscimento della validità dell'opzione il recupero dell'imposta avviene nei limiti dell'effettivo vantaggio fiscale conseguito. 4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti specifici adempimenti finalizzati ad assicurare l'efficacia delle attività di controllo.
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