Allegato›Capo V
Art. 12
58 / 171Definizione di buono-corrispettivo (articolo 6-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
In vigore dal 31 gen 2026
Definizione di buono-corrispettivo
(articolo 6-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. Ai fini del presente testo unico, per buono-corrispettivo si intende uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10#art-a-12