Art. 115 · Restituzione dell'imposta non dovuta (articolo 30-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
AllegatoTitolo XIV

Art. 115

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Restituzione dell'imposta non dovuta (articolo 30-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

In vigore dal 31 gen 2026
Restituzione dell'imposta non dovuta (articolo 30-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) 1. Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. 2. Nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta a una cessione di beni o a una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa. 3. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.
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