Art. 109 · Versamenti periodici (articolo 27 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
AllegatoTitolo XIII

Art. 109

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Versamenti periodici (articolo 27 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

In vigore dal 31 gen 2026
Versamenti periodici ( decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) 1. Se dal calcolo della liquidazione risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo è computato in detrazione nel mese successivo. 2. Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all' l'importo da versare o da riportare al mese successivo è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell', calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per centoquattro quando l'imposta è del 4 per cento, per centocinque quando l'imposta è del 5 per cento, per centodieci quando l'imposta è del 10 per cento, per centoventidue quando l'imposta è del 22 per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro.
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