Capo I
Art. 9
9 / 51Inserimento dell'articolo 11-bis al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
In vigore dal 4 feb 2026
Inserimento dell'articolo 11-bis al decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199
1. Dopo l' del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis (Contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica nell'industria). - 1. Il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica usati a scopi finali energetici e non energetici rispetto all'idrogeno usato per scopi finali energetici e non energetici nell'industria è pari ad almeno il 42 per cento entro l'anno 2030 e il 60 per cento entro l'anno 2035.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti le modalità, i criteri e gli strumenti per ottemperare agli obblighi relativi al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.
3. Le modalità di calcolo delle percentuali di cui al comma 1 sono indicate alla sezione H dell'allegato I al presente decreto.».
Storico versioni
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