Capo I
Art. 6
6 / 51Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
In vigore dal 4 feb 2026
Modifiche all' del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199
1. All' del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), la parola: «ovvero» è soppressa e dopo le parole: «immessa in rete o autoconsumata» sono inserite le seguenti: «ovvero sulla base dell'energia elettrica producibile»;
2) alla lettera d), dopo le parole: «per tener conto dell'effetto scala» sono inserite le seguenti: «e della localizzazione efficiente in funzione dei fabbisogni di sistema e dello sviluppo efficiente delle reti»;
b) al comma 5:
1) alla lettera b), dopo le parole: «come idonee» sono inserite le seguenti: «e nelle zone di accelerazione ai sensi dell' del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190»;
2) dopo la lettera e-bis), è inserita la seguente:
«e-ter) sono stabilite le specifiche tecniche che le apparecchiature e i sistemi per le energie rinnovabili devono rispettare per l'accesso ai regimi di sostegno ed essere ammissibili nell'ambito degli appalti pubblici;»;
3) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) le misure per l'utilizzo energetico delle biomasse sono disciplinate ai sensi dell'articolo 4-bis;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-09;5#art-6