Art. 6 · Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
Capo I

Art. 6

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Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

In vigore dal 4 feb 2026
Modifiche all' del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 1. All' del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) alla lettera a), la parola: «ovvero» è soppressa e dopo le parole: «immessa in rete o autoconsumata» sono inserite le seguenti: «ovvero sulla base dell'energia elettrica producibile»; 2) alla lettera d), dopo le parole: «per tener conto dell'effetto scala» sono inserite le seguenti: «e della localizzazione efficiente in funzione dei fabbisogni di sistema e dello sviluppo efficiente delle reti»; b) al comma 5: 1) alla lettera b), dopo le parole: «come idonee» sono inserite le seguenti: «e nelle zone di accelerazione ai sensi dell' del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190»; 2) dopo la lettera e-bis), è inserita la seguente: «e-ter) sono stabilite le specifiche tecniche che le apparecchiature e i sistemi per le energie rinnovabili devono rispettare per l'accesso ai regimi di sostegno ed essere ammissibili nell'ambito degli appalti pubblici;»; 3) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) le misure per l'utilizzo energetico delle biomasse sono disciplinate ai sensi dell'articolo 4-bis;».
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