Art. 5 · Inserimento dell'articolo 4-bis al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
Capo I

Art. 5

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Inserimento dell'articolo 4-bis al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

In vigore dal 4 feb 2026
Inserimento dell'articolo 4-bis al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 1. Dopo l' del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è inserito il seguente: «Art. 4-bis (Principi in materia di biomassa). - 1. Al fine di garantire che la produzione di energia da biomassa avvenga in modo da ridurre al minimo effetti distorsivi sul mercato delle materie prime, nonché impatti negativi sulla biodiversità, sull'ambiente e sul clima, l'utilizzo delle biomasse per la produzione energetica avviene nel rispetto del principio della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fermo restando quanto previsto all', comma 18-ter, al medesimo fine di cui al primo periodo del presente comma sono consentite misure di sostegno per la produzione di energia da biomassa legnosa, in attuazione del principio dell'uso della biomassa legnosa a cascata, a condizione dell'impossibilità di utilizzare la medesima per: a) prodotti a base di legno; b) prolungamento del ciclo di vita dei prodotti a base di legno; c) riutilizzo; d) riciclaggio. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono stabiliti i criteri, le modalità e le condizioni per l'attuazione del comma 1, secondo periodo, nell'ottica di un bilanciamento tra le esigenze del sistema energetico e quelle di economia circolare. 3. Allo scopo di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, può disporre deroghe motivate al comma 1. 4. Nei casi in cui l'industria locale non sia in grado, sotto il profilo quantitativo o tecnico, di impiegare la biomassa legnosa per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su istanza motivata della regione interessata o di un ente da essa individuato e sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, può disporre deroghe al principio dell'uso a cascata per l'impiego della biomassa stessa a fini energetici. Il primo periodo si applica a condizione che la biomassa legnosa provenga da: a) attività di gestione forestale, volte a garantire operazioni di diradamento precommerciale o effettuate in conformità alla normativa vigente in materia di prevenzione degli incendi boschivi nelle zone ad alto rischio; b) esbosco di recupero a seguito di eventi naturali documentati; c) raccolta di taluni legnami le cui caratteristiche non sono adatte per gli impianti di trattamento locali. 5. Ai fini della presentazione delle istanze ai sensi del comma 4, primo periodo, la regione o l'ente individuato possono tenere conto anche di segnalazioni da parte degli operatori del settore o delle associazioni rappresentative del medesimo. 6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica notifica annualmente alla Commissione europea una sintesi delle deroghe disposte ai sensi dei commi 2 o 3, indicando i relativi motivi e l'ambito geografico di applicazione. 7. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, non è ammessa alcuna nuova misura di sostegno finanziario diretto per: a) l'utilizzo, ai fini della produzione di energia, di tronchi da sega, legname da impiallacciatura, legname tondo di qualità industriale, ceppi e radici, fatta eccezione per particolari tipologie colturali o filiere specifiche individuate con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale e degli obiettivi di economia circolare; b) la produzione di energia rinnovabile mediante incenerimento di rifiuti, salvo che siano rispettati gli obblighi in materia di raccolta differenziata stabiliti dall'articolo 182-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 8. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in relazione alla produzione di energia elettrica da biomassa forestale, non è ammessa la concessione di nuove misure di sostegno nè il rinnovo di misure di sostegno esistenti per impianti destinati esclusivamente alla produzione di energia elettrica. In deroga al primo periodo, sono ammessi la concessione ovvero il rinnovo nei casi in cui soddisfi almeno una delle seguenti condizioni: a) l'energia elettrica è prodotta in una regione individuata in un piano territoriale per una transizione giusta adottato ai sensi dell' del regolamento (UE) 2021/1056, a causa della dipendenza della regione dai combustibili fossili solidi, e sono rispettati i requisiti previsti dall' del presente decreto; b) l'energia elettrica è prodotta applicando sistemi di cattura e stoccaggio della CO2 derivante da biomassa, in conformità al decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 152 e nel rispetto dei requisiti di cui all', comma 3, del presente decreto.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-09;5#art-5