Capo IV
Art. 38
38 / 51Modifiche all'ALLEGATO 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
In vigore dal 4 feb 2026
Modifiche all'ALLEGATO 4 del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28
1. All'allegato 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «Certificazione degli installatori» sono sostituite dalle seguenti: «Formazione e certificazione di installatori e progettisti di impianti che utilizzano energia da fonti rinnovabili»;
b) nel preambolo, dopo le parole: «I sistemi» sono inserite le seguenti: «di certificazione o», e dopo la parola: «qualificazione» sono inserite le seguenti: «equivalenti e i programmi di formazione»;
c) il punto 1. è sostituito dal seguente: «1. La procedura di certificazione o di qualificazione equivalente deve essere effettuata secondo una procedura trasparente e chiaramente definita.»;
d) dopo il punto 1. sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I certificati rilasciati dagli organismi di certificazione sono redatti in modo da risultare chiaramente definiti e facilmente identificabili.
1-ter. La procedura di certificazione è strutturata in modo da assicurare l'acquisizione, da parte degli installatori, delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie, nonché da attestare il possesso delle competenze tecniche idonee alla realizzazione di impianti di elevata qualità.
1-quater. Gli installatori di sistemi che utilizzano biomassa, pompe di calore, sistemi geotermici a bassa entalpia, sistemi solari fotovoltaici e sistemi solari termici, incluso lo stoccaggio dell'energia, e i punti di ricarica devono essere certificati nell'ambito di un programma di formazione o da parte di un fornitore di formazione accreditati o di sistemi di qualificazione equivalenti.
1-quinquies. Il programma di formazione o il riconoscimento del fornitore di formazione rispetta le seguenti caratteristiche:
a) l'accreditamento del programma di formazione o del fornitore di formazione è rilasciato dall'autorità nazionale competente o dall'organismo amministrativo appositamente designato;
b) l'organismo di accreditamento assicura che l'offerta formativa, inclusi i programmi di aggiornamento, miglioramento delle competenze e riqualificazione, sia caratterizzata da inclusività, continuità e copertura su scala regionale o nazionale;
c) il fornitore di formazione è dotato di apparecchiature tecniche adeguate, comprensive di materiale di laboratorio o di attrezzature equivalenti, idonee a garantire un'efficace erogazione della formazione pratica;
d) il fornitore di formazione, oltre a erogare la formazione di base, offre percorsi modulari di aggiornamento e miglioramento delle competenze, finalizzati a consentire agli installatori e ai progettisti di ampliare, diversificare e integrare le proprie competenze in relazione alle diverse tecnologie e alle loro combinazioni. Tali percorsi sono costantemente aggiornati per riflettere l'evoluzione delle tecnologie per l'energia rinnovabile nei settori dell'edilizia, dell'industria e dell'agricoltura. Il fornitore riconosce le competenze pertinenti già acquisite dai partecipanti, anche attraverso esperienze pregresse o percorsi formativi equivalenti;
e) i programmi e i moduli di formazione sono progettati per favorire l'apprendimento permanente nel settore degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e risultano compatibili con i percorsi di formazione professionale rivolti sia a persone in cerca di prima occupazione, sia a adulti interessati alla riqualificazione o all'inserimento in nuovi ambiti lavorativi;
f) i programmi di formazione sono strutturati in modo da favorire l'acquisizione di qualifiche trasversali, applicabili a una pluralità di tecnologie e soluzioni, evitando una specializzazione ristretta a marchi o tecnologie specifiche. Possono svolgere il ruolo di fornitori di formazione anche i produttori di apparecchiature o sistemi, nonché istituti o associazioni riconosciuti;
g) la qualificazione degli installatori ha una durata limitata nel tempo e il rinnovo è subordinato alla frequenza di un corso di aggiornamento, in forma di seminario o altro.»;
e) al punto 3.:
1) dopo le parole: «un attestato» sono aggiunte le seguenti: «e riconosciuta una qualifica»;
2) le parole: «poco profondi» sono sostituite dalle seguenti: «a bassa entalpia»;
3) dopo le parole: «o termici» sono aggiunte le seguenti: «, così come lo stoccaggio di energia, o dei punti di ricarica, che consentano la gestione della domanda»;
f) al punto 6.:
1) le parole: «risorse geotermiche» sono sostituite dalle seguenti: «fonti di energia geotermica»;
2) dopo le parole: «il collegamento con la fonte di calore e lo schema dei sistemi» sono aggiunte le seguenti: «e l'integrazione con soluzioni di stoccaggio dell'energia, anche in combinazione con impianti solari»;
3) al numero iv) le parole: «determinazione di componenti, quale il serbatoio tampone e il suo volume, nonché integrazione di un secondo sistema di riscaldamento.» sono sostituite dalle seguenti: «determinare le soluzioni di stoccaggio dell'energia, anche attraverso il componente del serbatoio tampone e il suo volume e l'integrazione di un secondo sistema di riscaldamento;»;
4) dopo il numero iv), sono aggiunti i seguenti:
«v) comprensione degli studi di fattibilità e di progettazione; vi) comprensione della trivellazione, nel caso delle pompe di calore geotermiche.»;
g) al punto 7., al numero ii), dopo le parole: «configurazione dei sistemi» sono aggiunte le seguenti: «e le opzioni per l'integrazione di soluzioni di stoccaggio dell'energia, anche attraverso la combinazione con soluzioni di ricarica».
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-09;5#art-38