Capo III
Art. 36
36 / 51Modifiche all'articolo 38 decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
In vigore dal 4 feb 2026
Modifiche all' decreto legislativo
1° giugno 2011, n. 93
1. All' del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo il comma 5-sexies è inserito il seguente:
«5-sexies.1. L'ARERA, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotta i criteri e le modalità sulla base dei quali il gestore della rete di distribuzione rende disponibili, in modo aggregato e anonimo, i dati riguardanti l'energia elettrica da fonti rinnovabili generata e immessa nella rete dagli autoconsumatori e dalle comunità di energia rinnovabile, assicurando l'interoperabilità sulla base di formati di dati armonizzati e serie di dati standardizzati affinché possano essere utilizzati in maniera non discriminatoria dai partecipanti al mercato dell'energia elettrica, dagli aggregatori, dai consumatori e dagli utenti finali e che possano essere letti da dispositivi elettronici di comunicazione.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-09;5#art-36