Art. 3 · Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
Capo I

Art. 3

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Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

In vigore dal 4 feb 2026
Modifiche all' del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 1. All' del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'obiettivo nazionale relativo alla quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia da conseguire nel 2030 è pari al 39,4 per cento»; b) al comma 2: 1) la parola: «indicativo» è soppressa; 2) dopo le parole: «per riscaldamento e raffrescamento pari» è inserita la seguente: «almeno»; 3) le parole: «1,3 punti» sono sostituite dalle seguenti: «0,8 punti»; 4) le parole: «per i periodi» sono soppresse; 5) dopo le parole: «dal 2021 al 2025 e» sono inserite le seguenti: «di almeno 1,1 punti percentuali come media annuale calcolata»; c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. L'obiettivo nazionale indicativo relativo alla quota di energia rinnovabile prodotta negli edifici o nelle loro vicinanze, tenendo conto anche dell'energia rinnovabile proveniente da rete, è pari ad almeno il 40,1 per cento nell'anno 2030. 2-ter. L'obiettivo nazionale indicativo relativo all'aumento della quota di fonti rinnovabili sul totale delle fonti energetiche usate a scopi finali energetici e non energetici nel settore dell'industria è pari ad almeno 1,6 punti percentuali come media annuale calcolata per i periodi dall'anno 2021 all'anno 2025 e dall'anno 2026 all'anno 2030. 2-quater. L'obiettivo nazionale indicativo relativo alla capacità di energia rinnovabile da tecnologie innovative all'anno 2030 è pari al 5 per cento della nuova capacità installata.»; d) al comma 4, le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono soppresse.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-09;5#art-3