Capo I
Art. 29
29 / 51Modifiche all'ALLEGATO III del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
In vigore dal 4 feb 2026
Modifiche all'ALLEGATO III del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199
1. All'ALLEGATO III del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici»;
b) al paragrafo 1.:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sezione A. Campo di applicazione»;
2) il punto 1. è sostituito dal seguente: «1. Il presente Allegato si applica agli edifici di nuova costruzione, agli edifici esistenti oggetto di ristrutturazioni importanti e agli edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell'impianto termico, e per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.»;
c) al paragrafo 2.:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sezione B.
Obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili»;
2) il punto 1. è sostituito dal seguente: «1. Gli edifici di cui alla sezione A. sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto:
a) nel caso di edifici di nuova costruzione, della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;
b) nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 ottobre 2025, della copertura del 40% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 40% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;
c) nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di secondo livello, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 ottobre 2025, della copertura del 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;
d) nel caso di edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell'impianto termico, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 ottobre 2025, della copertura del 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.»;
3) al punto 2., dopo le parole «con effetto Joule» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per le unità immobiliari con classificazione energetica B o superiore»;
4) il punto 5. è sostituito dal seguente: «5. Per gli edifici pubblici, gli obblighi percentuali di cui al punto 1. della presente sezione sono maggiorati di ulteriori cinque punti percentuali e gli obblighi di cui al punto 3. della presente sezione sono incrementati del 10%.»;
5) il punto 6. è sostituito dal seguente: «6. A decorrere dal 1° gennaio 2026, gli obblighi di cui alla presente sezione sono rideterminati con cadenza almeno quinquennale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica.»;
d) al paragrafo 3. la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sezione C. Caratteristiche e specifiche tecniche degli impianti»;
e) al paragrafo 4.:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sezione D. Casi di impossibilità tecnica o di non convenienza economica di ottemperare all'obbligo»;
2) il punto 1. è sostituito dal seguente: «1. L'impossibilità tecnica o la mancata convenienza economica di ottemperare agli obblighi di integrazione di cui al presente Allegato è evidenziata dal progettista nella relazione di cui all', comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192, e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. Nei casi in cui la suddetta relazione non sia dovuta, il progettista comunica tali informazioni al Comune, secondo le modalità da esso individuate.»;
3) al punto 2. dopo le parole: «Nei casi di cui al punto 1.,» sono inserite le seguenti: «per gli edifici nuovi o per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello,»;
4) al punto 3. le parole: «(2019/21)» sono soppresse, dopo le parole: «delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni e integrazioni», le parole: «nella tabella 7 di» sono sostituite dalla seguente: «da», e le parole: «, in corrispondenza dei parametri vigenti per gli anni 2019/2021» sono soppresse;
f) al paragrafo 5. la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sezione E. Modalità di verifica».
Storico versioni
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