Art. 28 · Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
Capo I

Art. 28

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Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

In vigore dal 4 feb 2026
Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 1. All'allegato I del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al paragrafo 1.: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sezione A. Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili»; 2) al punto 1., il periodo «per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, il gas, l'energia elettrica e l'idrogeno prodotti da fonti rinnovabili sono presi in considerazione una sola volta.» è sostituito dal seguente: «Con riguardo alle lettere a), b) o c), per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, il gas e l'energia elettrica da fonti rinnovabili sono presi in considerazione una sola volta.»; 3) dopo il punto 1., sono aggiunti i seguenti: «1-bis. L'energia prodotta a partire da combustibili rinnovabili di origine non biologica è contabilizzata nel settore energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento o trasporti in cui è consumata. 1-ter. Fatto salvo quanto previsto al punto 6., ai fini della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, sono conteggiati i combustibili rinnovabili di origine non biologica consumati nel territorio nazionale. Nel caso di specifici accordi di cooperazione, il calcolo di cui al primo periodo, può esser adeguato conteggiando i consumi dei combustibili rinnovabili di origine non biologica nello Stato membro in cui sono prodotti. Al fine di controllare che gli stessi combustibili rinnovabili di origine non biologica non siano conteggiati sia nello Stato membro in cui sono prodotti, sia nello Stato membro in cui sono consumati, e al fine di registrare il quantitativo conteggiato, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica notifica alla Commissione ogni eventuale accordo di cooperazione siffatto tra l'Italia e altri Stati membri. Tale accordo di cooperazione include il quantitativo di combustibili rinnovabili di origine non biologica da conteggiare in totale e per ciascuno Stato membro, nonché il periodo in cui l'accordo di cooperazione è in vigore.»; 4) al punto 3., la parola: «comma» è sostituita con la seguente: «punto», le parole: «del presente paragrafo» sono sostituite dalle seguenti: «della presente sezione», dopo le parole: «e da comunità di energia rinnovabile» sono aggiunte le seguenti: «e l'energia elettrica da combustibili rinnovabili di origine non biologica», e dopo le parole: «pompata a monte» sono aggiunte le seguenti: «e dell'energia elettrica utilizzata per produrre combustibili rinnovabili di origine non biologica»; 5) al punto 5., le parole: «al paragrafo 3», sono sostituite dalle seguenti: «alla sezione G.»; 6) al punto 6., la parola: «comma» è sostituita con la seguente: «punto» e le parole: «del presente paragrafo» sono sostituite dalle seguenti: «della presente sezione»; 7) al punto 8., la parola: «comma» è sostituita con la seguente: «punto» e le parole: «del presente paragrafo» sono sostituite dalle seguenti: «della presente sezione»; 8) al punto 9., la parola: «comma» è sostituita con la seguente: «punto» e le parole: «del presente paragrafo» sono sostituite dalle seguenti: «della presente sezione»; 9) al punto 10., la parola: «comma» è sostituita con la seguente: «punto», le parole: «del presente paragrafo», sono sostituite dalle seguenti: «dalla presente sezione», alla lettera a) le parole: «combustibili da biomassa» sono sostituite con la parola: «biogas», le parole: «liquidi gassosi da fonti» sono soppresse, le parole da «Tuttavia» fino a «a partire da fonti rinnovabili» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del calcolo sono inclusi anche i combustibili rinnovabili forniti ai bunkeraggi marittimi internazionali»; 10) al punto 12., la parola: «comma» è sostituita con la seguente: «punto»; 11) al punto 15., la parola: «comma» è sostituita con la seguente: «punto»; b) al paragrafo 2.: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sezione B. Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento»; 2) al punto 1., dopo la parola: «2020» sono inserite le seguenti: «espresso in termini di quota nazionale di consumo finale lordo di energia», le parole: «al paragrafo 1» sono sostituite da «alla sezione A», la parola: «comma» è sostituita dalla seguente: «punto», e le parole: «del presente paragrafo» sono sostituite dalle seguenti: «della presente sezione»; 3) il punto 2. è sostituito dal seguente: «2. Ai fini del punto 1. della presente sezione, è possibile: a) conteggiare il calore e il freddo di scarto ai fini degli aumenti medi annui di cui all', comma 2, fino a un limite di 0,4 punti percentuali. L'aumento medio annuo, di cui all' comma 2, cresce della metà dei punti percentuali di calore e freddo di scarto conteggiati fino a un limite superiore di 1,0 punto percentuale per il periodo dal 2021 al 2025 e di 1,3 punti percentuali per il periodo dal 2026 al 2030. b) conteggiare l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata nel riscaldamento e raffrescamento ai fini dell'aumento medio annuo di cui all', comma 2, fino a un limite di 0,4 punti percentuali, a condizione che l'efficienza dell'unità di generazione di calore e di freddo sia superiore al 100 %. L'aumento medio annuo cresce della metà dei punti percentuali di energia elettrica da fonti rinnovabili fino a un limite superiore di 1,0 punto percentuale per il periodo dal 2021 al 2025 e di 1,3 punti percentuali per il periodo dal 2026 al 2030. Per il calcolo della quota di energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata nel riscaldamento e nel raffrescamento si utilizza la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili fornita nel loro territorio nei due anni precedenti.»; c) dopo la Sezione B. sono aggiunte le seguenti: «Sezione C. Calcolo della capacità installata da fonti rinnovabili innovative 1. Le tecnologie innovative da conteggiare ai fini dell'obiettivo di cui all', comma 2-quater, includono: eolico off shore a fondazioni galleggianti, fotovoltaico galleggiante, fotovoltaico ad alta efficienza, idrogeno verde e celle a combustibili, il solare termodinamico, le energie marine e la geotermia avanzata. Sezione D. Calcolo dell'obiettivo di energia rinnovabile nel consumo finale di energia negli edifici 1. Ai fini del calcolo della quota indicativa di cui all', comma 2-bis, sono conteggiate: a) l'energia rinnovabile prodotta negli edifici e nelle loro vicinanze; b) l'energia rinnovabile prelevata dalla rete; c) il calore e il freddo di scarto, entro il limite massimo del 20% della suddetta quota. Qualora si proceda in tal senso, la quota nazionale indicativa è aumentata di una misura pari alla metà della percentuale di calore e freddo di scarto conteggiata ai fini di tale quota. Sezione E. Calcolo dell'aumento della quota di fonti rinnovabili sul totale delle fonti energetiche usate a scopi finali energetici e non energetici nel settore dell'industria 1. Nel calcolo degli aumenti medi annui previsti all', comma 2-ter, può essere incluso il contributo derivante dal recupero di calore e freddo di scarto, fino a un massimo di 0,4 punti percentuali. Tale computo è ammesso esclusivamente quando il recupero avviene tramite sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti, escludendo le reti destinate all'approvvigionamento di un singolo edificio, quelle in cui l'energia termica è integralmente consumata in loco, e quelle in cui l'energia termica non è oggetto di vendita. Qualora si proceda in tal senso, l'aumento medio annuo, di cui all', comma 2-ter, è incrementato di un valore pari alla metà dei punti percentuali attribuibili al calore e al freddo di scarto conteggiati.; d) al paragrafo 3. la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sezione F. Formula di normalizzazione per il computo dell'elettricità da energia idraulica e da energia eolica»; e) al paragrafo 4. la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sezione G. Computo dell'energia prodotta dalle pompe di calore». f) dopo la Sezione G è aggiunta la seguente: «Sezione H. Calcolo della percentuale dei combustibili rinnovabili di origine non biologica usati a scopi finali energetici e non energetici rispetto all'idrogeno usato per scopi finali energetici e non energetici nell'industria. 1. Per il calcolo delle percentuali di cui all'articolo 11-bis, comma 1, si applicano le disposizioni seguenti: a) per il calcolo del denominatore, si prende in considerazione il contenuto energetico dell'idrogeno per scopi finali energetici e non energetici, escluso: i) l'idrogeno usato come prodotto intermedio per la produzione di carburanti convenzionali per il trasporto e biocarburanti; ii) l'idrogeno prodotto dalla decarbonizzazione di gas industriale residuo e utilizzato per sostituire il gas specifico da cui è prodotto; iii) l'idrogeno ottenuto come sottoprodotto o derivato da sottoprodotti negli impianti industriali; b) per il calcolo del numeratore, si prende in considerazione il contenuto energetico dei combustibili rinnovabili di origine non biologica consumati nel settore dell'industria per scopi finali energetici e non energetici, escluso il combustibile rinnovabile di origine non biologica usato come prodotto intermedio per la produzione di carburanti convenzionali per il trasporto e di biocarburanti; c) per il calcolo del numeratore e del denominatore sono utilizzati i valori relativi al contenuto energetico dei carburanti di cui all'allegato V. Per il calcolo del contenuto energetico dei carburanti non inclusi nell'allegato V, si applicano le pertinenti norme europee per calcolare il potere calorifico dei carburanti, oppure se non sono state adottate norme europee a tal fine, essi si avvalgono delle pertinenti norme ISO.»;
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