Art. 17 · Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
Capo I

Art. 17

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Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

In vigore dal 4 feb 2026
Modifiche all' del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 1. All', comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, dopo le parole: «all' e» sono inserite le seguenti: «degli obblighi» e le parole: «, comma 1» sono soppresse; b) alla lettera a), le parole: «nei settori stradali e ferroviario» sono sostituite dalle seguenti: «nel settore dei trasporti» e dopo le parole: «nel 2020» sono aggiunte le seguenti: «che, ai fini dell'obiettivo di cui all', è pari al 3,6 per cento e, ai fini degli obblighi di cui all', è pari al 2,3 per cento»; c) alla lettera b), le parole da: «. Con decreto» fino a: «2030» sono sostituite dalle seguenti: «, che ai fini dell'obiettivo di cui all' è pari all'1,4 per cento e che ai fini dell'obbligo di cui all' è pari allo 0,6 per cento. Tale livello di consumo: 1) nell'anno 2025, è pari all'1,4 per cento ai fini dell'obiettivo di cui all' e allo 0,5 per cento ai fini dell'obbligo di cui all'; 2) nell'anno 2026, è pari all'1,1 per cento ai fini dell'obiettivo di cui all' e allo 0,4 per cento ai fini dell'obbligo di cui all'; 3) nell'anno 2027, è pari allo 0,8 per cento ai fini dell'obiettivo di cui all' e allo 0,3 per cento ai fini dell'obbligo di cui all'; 4) nell'anno 2028, è pari allo 0,6 per cento ai fini dell'obiettivo di cui all' e allo 0,2 per cento ai fini dell'obbligo di cui all'; 5) nell'anno 2029, è pari allo 0,3 per cento ai fini dell'obiettivo di cui all' e allo 0,1 per cento ai fini dell'obbligo di cui all'; 6) nell'anno 2030, è pari allo 0 per cento ai fini dell'obiettivo di cui all' e ai fini dell'obbligo di cui all'.»; e) alla lettera c), le parole: «a partire dal terzo mese successivo a quello di approvazione di un sistema volontario a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e comunque non oltre il 1° gennaio 2025» e le parole: «fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD),» sono soppresse.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-09;5#art-17