Art. 14 · Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
Capo I

Art. 14

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Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

In vigore dal 4 feb 2026
Modifiche all' del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 1. All', comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) di attuazione dell'obbligo di cui al comma 1, secondo traiettorie annuali coerenti con gli obiettivi generali di cui all', comma 2, che rispettino una graduale applicazione, valutando modalità differenziate in base alla tipologia di impianto, al fine di garantire una transizione equilibrata verso gli obiettivi di decarbonizzazione, tutelando gli investimenti in corso e assicurando adeguata certezza operativa agli operatori economici;»; b) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: «e-bis) di ripartizione a carico dei soggetti obbligati dei costi delle attività di gestione, verifica e controllo dell'obbligo di cui al comma 1 secondo criteri di proporzionalità rispetto all'entità dell'obbligo medesimo; e-ter) di esclusione dall'applicazione dell'obbligo dei contratti di servizio energia, o analoghi, già in essere alla data della sua entrata in vigore, in coerenza con il principio di certezza giuridica.»; c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Il calore di cui all', comma 1, lettera h), include il calore eccedente la quota parte rinnovabile, proveniente dalle operazioni di recupero di cui al punto R1 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
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