Art. 12 · Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
Capo I

Art. 12

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Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

In vigore dal 4 feb 2026
Modifiche all' del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 1. All' del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il comma 6-bis è sostituito dal seguente: «6-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ivi incluse le opere per la realizzazione del geoscambio, sia a circuito chiuso che aperto, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica.».
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