Art. 9 · Modifiche all'articolo 253 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 9

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Modifiche all'articolo 253 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 24 gen 2026
Modifiche all'articolo 253 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 1. All'articolo 253 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua a intervalli regolari durante specifiche fasi operative la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro tramite campionamento personale sul lavoratore ed eventualmente, ad integrazione, quello ambientale nell'aria confinata di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I campionamenti sono rappresentativi della concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto durante l'attività lavorativa.»; c) al comma 4, le parole: «del servizio di cui all'articolo 31» sono sostituite dalle seguenti: «del servizio di cui all'articolo 31 e all'allegato V del decreto del Ministro della sanità del 14 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1996»; d) al comma 5, le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «è»; e) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 254, la misurazione delle fibre è effettuata tramite microscopia ottica in contrasto di fase fino al 20 dicembre 2029. Il conteggio delle fibre totali è effettuato applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.»; f) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Dal 21 dicembre 2029, la misurazione delle fibre di amianto è effettuata tramite microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati, prendendo in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri. Con successivo decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i metodi di campionamento e conteggio.».
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